Incidente in Italia con un veicolo straniero
Se l’incidente avviene in Italia ed è causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento non va chiesto all’estero: in Italia la pratica è gestita dall’UCI, l’Ufficio Centrale Italiano.
Il sistema Carta Verde.
In Europa e in molti altri Paesi la copertura dei veicoli che circolano all’estero è garantita dal sistema Carta Verde e dalle norme europee. In Italia l’organismo che gestisce i sinistri causati da veicoli stranieri è l’Ufficio Centrale Italiano: riceve la richiesta di risarcimento e la gestisce direttamente o tramite una compagnia corrispondente.
Per chi ha subito il danno la pratica si svolge in Italia, in italiano e secondo le regole italiane sul risarcimento: termini, tabelle, voci di danno.
I dati da raccogliere.
- Targa e Paese di immatricolazione del veicolo straniero.
- Nome della compagnia estera e numero di polizza o di Carta Verde, se disponibili.
- Constatazione amichevole o rapporto delle autorità intervenute.
- Dati del conducente e del proprietario, testimoni.
- Documentazione sanitaria e prove del danno.
Le stesse regole, più attenzione ai dati.
Nei sinistri con veicoli esteri il rischio è perdere tempo per dati incompleti sulla copertura. Per questo conviene raccogliere subito tutte le informazioni e affidare presto la pratica. Le voci di danno sono le stesse di qualsiasi sinistro italiano: danno biologico, morale, patrimoniale, spese future e danni dei familiari.
Le domande più comuni.
Devo fare causa all’estero?+
No: per un incidente in Italia la pratica si svolge in Italia, tramite l’UCI e, se serve, davanti al giudice italiano.
E se il veicolo straniero non era assicurato?+
In questi casi possono intervenire il Fondo di Garanzia e altri strumenti previsti. Fondo di Garanzia.
Sono io lo straniero: posso essere assistito?+
Sì. AGR assiste anche cittadini stranieri coinvolti in incidenti in Italia. Assistenza ai cittadini stranieri.
L’incidente è avvenuto all’estero?+
È un caso diverso, con regole europee specifiche. Leggi la guida.
Riferimenti: artt. 125-126, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; direttiva 2009/103/CE.
Aggiornato al 23 ottobre 2026. Contenuto informativo generale: ogni caso va valutato sui documenti con i professionisti competenti. AGR non è uno studio legale e non svolge attività riservate agli avvocati.
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