Entro quando si può chiedere il risarcimento?
La legge fissa dei termini, detti di prescrizione. Se passano senza che il diritto venga fatto valere, il risarcimento si può perdere. I termini cambiano secondo il tipo di caso: qui trovi le regole generali.
I termini, caso per caso.
Informazioni generali aggiornate a ottobre 2026. Decorrenza, sospensioni e situazioni particolari possono cambiare i tempi: fai sempre verificare il tuo caso.
Incidenti stradali
Di regola 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se il fatto costituisce reato, per esempio lesioni personali stradali gravi od omicidio stradale, si applica il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.).
Malasanità
Verso l’ospedale o la struttura sanitaria: 10 anni, perché la responsabilità è contrattuale. Verso il medico che vi lavora come dipendente: 5 anni (legge 24/2017, art. 7). Il termine decorre da quando il danno e la sua possibile causa diventano conoscibili.
Infortuni sul lavoro
Indennizzo INAIL: 3 anni dall’infortunio (D.P.R. 1124/1965, art. 112), con sospensione durante il procedimento amministrativo. Danno differenziale verso il datore di lavoro: 10 anni (art. 2087 c.c.).
Decesso di un familiare
I termini dipendono dal tipo di evento e dal titolo con cui agiscono i familiari, come eredi o per un danno proprio. Possono essere diversi da quelli che avrebbe avuto la vittima: vanno verificati subito.
Regola generale
Danno da fatto illecito: 5 anni (art. 2947, comma 1, c.c.). Responsabilità contrattuale: 10 anni (art. 2946 c.c.).
San Marino ed estero
Per i sinistri avvenuti a San Marino o all’estero possono valere regole e termini diversi da quelli italiani. Focus San Marino.
Una richiesta scritta interrompe il termine.
Una richiesta di risarcimento inviata con raccomandata o PEC al responsabile o alla sua assicurazione interrompe la prescrizione: da quel momento il termine ricomincia da capo (artt. 2943 e 2945 c.c.). Nei sinistri stradali la richiesta all’assicurazione serve anche prima di poter fare causa (art. 145 del Codice delle assicurazioni private).
- La richiesta deve contenere gli elementi previsti dalla legge
- Va inviata ai soggetti giusti: responsabile, assicurazione, struttura
- Conviene conservare la prova dell’invio e della ricezione
- Il termine poi ricomincia: va tenuto sotto controllo
Il tempo non conta solo per la prescrizione.
- I testimoni dimenticano o diventano irreperibili
- Veicoli riparati e luoghi modificati non raccontano più la dinamica
- Immagini e registrazioni vengono cancellate dopo pochi giorni
- Un’offerta firmata “a saldo” può chiudere ogni ulteriore richiesta
- La documentazione clinica completa richiede tempo per essere raccolta
Termini e prescrizione.
Cosa succede se il termine scade?+
Il responsabile o la sua assicurazione possono opporre la prescrizione e il diritto al risarcimento può andare perso. Per questo conviene muoversi presto e far verificare subito il proprio caso.
Basta una lettera per non perdere il diritto?+
Una richiesta scritta di risarcimento, inviata con raccomandata o PEC al responsabile o alla sua assicurazione, interrompe la prescrizione: da quel momento il termine ricomincia da capo. Deve però essere fatta correttamente.
Il termine parte sempre dal giorno dell’incidente?+
Di regola sì, ma non sempre. In alcuni casi, per esempio nella malasanità, il termine decorre da quando il danno e la sua possibile causa diventano conoscibili. Procedimenti penali e altre circostanze possono incidere sui tempi.
Se c’è un processo penale i termini cambiano?+
Possono cambiare. Quando il fatto costituisce reato si applica il termine più lungo previsto per il reato, e la decorrenza può dipendere dall’esito del procedimento. Va verificato caso per caso.
Riferimenti normativi: artt. 2943, 2945, 2946 e 2947 del Codice civile; legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112; art. 2087 c.c.; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145. Queste informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo caso da parte di un professionista.
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